Notifiche in Europa e problematiche italiane

Le notifiche in Europa:
generalità

La notificazione in Europa

Le notifiche in Europa sono disciplinate dal Regolamento Ce n. 1393/2007 .

In Italia l’applicazione del Regolamento non trova particolari ostacoli.

Vige infatti il principio di generale applicazione del Regolamento in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

In particolare, è consentita:

  • la notificazione mediante spedizione della copia dell’atto al destinatario per il tramite dei servizi postali (art. 14 del regolamento);
  • la notificazione per il tramite dell’autorità estera (art. 4 del regolamento);
  • la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari (art. 13 del regolamento);
  • la trasmissione per via consolare o diplomatica (art. 12 del regolamento).

E’ altresì consentita la notificazione diretta da parte di chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario tramite gli ufficiali giudiziari italiani (art. 15 del regolamento).

Questi princìpi valgono, in linea generale:

  • per le notificazioni da effettuarsi in Italia e provenienti da altro Stato membro dell’Unione;
  • per le notificazioni di atti giudiziari o stragiudiziali formati in Italia da effettuarsi in altro Stato membro.

Tuttavia, le predette modalità di notificazione degli atti incontrano i seguenti limiti:

  • La notificazione o comunicazione diretta degli atti da parte di agenti diplomatici o consolari alle persone residenti in un altro Stato membro è consentita soltanto se l’atto deve essere notificato ad un cittadino italiano;
  • La notificazione diretta degli atti da parte di agenti diplomatici o consolari alle persone residenti in Italia è consentita dallo Stato italiano soltanto se l’atto deve essere notificato ad un cittadino dello Stato membro di provenienza dell’atto da notificare;
  • la trasmissione per via consolare o diplomatica è consentita soltanto per casi eccezionali che rendono impossibile la trasmissione degli atti secondo le ordinarie modalità previste dal Regolamento.
Competenza per la trasmissione (organi mittenti)

Per la trasmissione degli atti sono competenti gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti – U.N.E.P. dislocati presso i Tribunale e le Corti di Appello.

Tuttavia:

  • per gli atti giudiziari è competente in ogni caso l’UNEP del Tribunale o della Corte d’Appello da cui promana la decisione o presso cui è incardinato il procedimento;
  • gli atti stragiudiziali possono essere trasmessi da qualsiasi Ufficio N.E.P. dislocato sul territorio italiano.
Competenza per la ricezione (organo ricevente)

Per la ricezione degli atti provenienti dall’estero è competente l’U.N.E.P. (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari) presso la Corte di Appello di Roma.
Viale Giulio Cesare n. 52
00192 Roma.
Tel. (39) 06 328361.
Fax (39) 06 328367933.

Lingua Ufficiale

Italiano.

Altre lingue conosciute

Francese e inglese.

Autorità centrale

U.N.E.P. (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari) presso la Corte di Appello di Roma.
Viale Giulio Cesare n. 52
00192 Roma
Tel. (39) 06 328361
Fax (39) 06 328367933

Modalità di trasmissione dell’atto da notificare all’organo ricevente da parte dell’organo mittente

A mezzo posta.

Modalità di restituzione dell’atto all’organo ricevente

A mezzo posta.

Lingue accettate per la compilazione del modulo standard

Italiano, francese, inglese.

Lingua del certificato di notificazione o comunicazione

Il formulario che certifica l’espletamento delle attività di notificazione può essere redatto, oltre che in italiano, in francese o in inglese.

Spese per la notifica

Non sono previste spese per la notifica di atti provenienti dall’estero. Infatti, l’Italia non ha comunicato l’importo fisso.

Organismo rappresentativo degli Ufficiali giudiziari designato dal Ministero degli Affari Esteri
per la trattazione della materia delle notifiche all’estero

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (AUGE) – www.auge.it

Alcune problematiche riscontrate nella applicazione del Regolamento in Italia
Problematica relativa alla necessità o meno dell’autorizzazione del Pubblico Ministero
per la notificazione degli atti provenienti dall’estero

L’articolo 71 della legge 31 maggio 1995 prevede che la notificazione di un atto giudiziario proveniente dall’estero debba essere autorizzata dal Pubblico Ministero. Naturalmente, la competenza è del P.M. presso il Tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento degli Affari di Giustizia), con circolare del 22 settembre 2011, ha chiarito che la predetta previsione normativa non si applica quando l’atto da notificare proviene da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 1393/2007.
Infatti, lo scopo del Regolamento è quello di eliminare le formalità previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari all’estero.

In particolare, l’articolo 7, par. 1 del Regolamento stabilisce che “L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto”.

La previsione contenuta nell’art. 7 non rinvia pertanto alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari all’estero. Piuttosto, si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all’interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dell’atto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Problematica relativa alla mancata coincidenza dell’organo mittente con l’organo ricevente

Unico organo ricevente è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma.

Organi mittenti sono invece i singoli Uffici unici degli Ufficiali giudiziari dislocati presso i Tribunali e le Corti di Appello.
La previsione appare tuttavia priva di logica e risulta estremamente penalizzante sul piano dell’economia processuale.

Infatti, essa vanifica spesso la possibilità di effettuare tutte le formalità relative alla notificazione entro un mese, così come previsto dal Regolamento.

Peraltro, è prassi diffusa quella della restituzione diretta dell’atto all’organo mittente da parte dell’Ufficio Unico che ha provveduto materialmente alla notificazione, senza la preventiva restituzione all’organo ricevente.

Mancata comunicazione dell’importo fisso

Lo Stato italiano non ha comunicato alcun importo fisso per la notificazione degli atti provenienti da un altro Stato membro. Pertanto, le spese sostenute dagli ufficiali giudiziari per la notifica restano a carico dell’erario.
Sarebbe tuttavia auspicabile la previsione di un compenso forfettario.  Si tratterebbe di un incentivo per l’attività prestata dagli ufficiali giudiziari che consententirebbe altresì un risparmio per lo Stato.

Problematiche relative alla notificazione diretta a mezzo del servizio postale
L’articolo 14 del regolamento

Consente le notifiche in Europa mediante spedizione diretta al destinatario tramite i servizi postali.

Tuttavia, l’esperienza italiana ha messo in rilievo una notevole disinformazione dell’utenza in materia. Infatti, sono risultate spesso sconosciute alcune informazioni fondamentali relative alla predetta forma di notificazione.

La Convenzione Postale Universale

-La notificazione mediante spedizione diretta va eseguita nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione Postale Universale di Rio de Janeiro del 26/10/1979 e successive modificazioni. E’ previsto l’utilizzo dell’apposito avviso di ricevimento per le raccomandate internazionali, reperibile presso gli Uffici postali.

-In alcuni Stati è possibile richiedere che il plico venga consegnato a mani del destinatario, apponendo sulla busta (in alto a sinistra) la dicitura “a remettre en main propre” o altra dicitura equivalente nella lingua dello Stato di destinazione (ad esempio, per la Germania “Eigenhandig”).

-L’atto non consegnato all’estero non può mai ritenersi notificato. Infatti, non è prevista dalla Convenzione Postale Universale la notifica per compiuta giacenza prevista dalla normativa italiana ( presunzione legale di conoscenza dell’atto non ritirato dal destinatario decorso il termine di dieci giorni dal compimento delle formalità previste). Pertanto, il ricorso a tale forma di notificazione si rivela spesso assai sconveniente.

-La Convenzione Postale non prevede la possibilità di inviare l’avviso di ricevimento a persona diversa dal mittente. Tuttavia, è frequente la prassi di apporre l’indirizzo dello Studio legale richiedente nell’apposito riquadro (“da restituire a”).
Tale prassi è da ritenersi errata in materia di notifiche internazionali. L’avviso dovrebbe pertanto essere sempre restituito all’ufficiale giudiziario che, a sua volta, dovrebbe curarne il recapito al richiedente.

-Unico soggetto legittimato ad effettuare le notifiche in Europa a mezzo del servizio postale è l’ufficiale giudiziario.
Infatti, è limitata al territorio nazionale la competenza degli avvocati in materia notificatoria prevista dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Inoltre, il Regolamento Ce indica espressamente, quali organi mittenti dello stato italiano, gli ufficiali giudiziari.

 

Problematiche inerenti alla traduzione dell’atto e alla possibilità di rifiuto
da parte del destinatario dell’atto non regolarmente tradotto
.

L’articolo 5 del Regolamento prevede il diritto del richiedente di essere informato dall’organo mittente della possibilità per i destinatario di rifiutare l’atto non tradotto.
Tuttavia, il predetto dovere di informazione non viene sempre osservato dall’organo mittente.

Gli atti sono stati spesso tradotti con traduzione giurata.
Infatti, si ritiene spesso che tale forma di traduzione sia obbligatoriamente richiesta.
In realtà, il Regolamento non richiede alcuna forma di asseverazione della traduzione.

Conclusioni

Il Regolamento in esame si è rivelato nella pratica uno strumento assai utile per la semplificazione delle notifiche in Europa.

Tuttavia, in Italia, sono emerse poche ma significative criticità, dovute:

  • all’inerzia dello stato italiano nell’adottare alcuni piccoli accorgimenti che potrebbero semplificare le procedure;
  • allo scarso interesse per la normativa che regolamenta le notifiche in Europa da parte degli stessi operatori del diritto.

Si auspicano pertanto interventi intesi a sanare gli aspetti critici esaminati e a favorire l’interesse per la materia.

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