La notifica alla persona incapace

Come si effettua la notifica di un atto ad una persona totalmente incapace?

La notificazione alla persona incapace

Se il destinatario della notifica è una persona totalmente incapace, vale a dire un minore o un interdetto, l’atto va notificato esclusivamente al suo legale rappresentante (genitore o tutore).
La cessazione della causa di incapacità non formalmente dichiarata comporta, nel corso di un processo, la piena validità della notificazione regolarmente effettuata a mani del legale rappresentante.
Ad esempio, se il minore costituito nel processo raggiunge la maggiore età, la notifica è validamente effettuata al suo legale rappresentante (nei confronti del quale il processo regolarmente prosegue) se il raggiungimento della maggiore età non viene formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell’art. 300 c.p.c. (cfr. Cass.
09/01/2004 n. 116 ).

Come si effettua la notifica di un atto giudiziario all’incapace naturale?

Se il destinatario dell’atto è un incapace naturale, la notifica può essere validamente effettuata. Infatti:
-l’incapacità naturale è irrilevante sotto il profilo processuale (cfr. Cass. 21/03/1994 n. 2650);
-non spetta all’organo notificatore compiere indagini sulla effettiva possibilità di comprensione dell’atto da parte del destinatario in assenza di un provvedimento di interdizione;
-la mancata consegna dell’atto al destinatario naturalmente incapace e, quindi, privo di rappresentante legale, avrebbe come assurda conseguenza l’impossibilità di notificare l’atto giudiziario.

Diversa è l’ipotesi in cui la persona naturalmente incapace non sia il destinatario ma il consegnatario dell’atto giudiziario (ad esempio, il familiare convivente). In tale ultima ipotesi, l’art. 139 c.p.c. prevede espressamente che il consegnatario non debba essere una persona minore di 14 anni o palesemente incapace.
Pertanto, in assenza del detinatario e in presenza di un consegnatario palesemente incapace, l’organo notificatore dovrà provvedere alla notificazione secondo altre modalità (consegna al portiere dello stabile o, in mancanza, al vicino di casa che accetti di riceverla o, in subordine con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c.).

Come si effettua la notifica di un atto giudiziario a una persona parzialmente incapace?

Se il destinatario dell’atto è un soggetto parzialmente incapace (emancipato o inabilitato), la notificazione deve essere effettuata allo stesso destinatario ed al curatore (cfr. Cass. 30/01/1980 n. 701).

Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno può essere destinatario di valide notificazioni?

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può pertanto essere destinatario di valide notificazioni (cfr. art. 409 c.c.; Corte Costituzionale Ord. n. 116/2009).

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