La notificazione degli atti alle persone giuridiche

La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari alle persone giuridiche appare, dal punto di vista procedurale, semplice; tuttavia occorre segnalare che spesso, dal punto di vista pratico, la notifica alle società, disciplinata dall’art 145 c.p.c., si rivela, sotto molti aspetti, alquanto difficoltosa.

La notificazione alla persona giuridica

L’analisi dell’art 145 c.p.c. sembra non dare adito a molteplici interpretazioni: seguendo il tenore dell’articolo possiamo delineare in maniera schematica l’iter da seguire per notificare un atto a una società; infatti la notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue:
– nella loro sede;
– mediante consegna al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza
– ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Inoltre, la notificazione degli atti può anche essere eseguita:
– a norma degli art. 138, 139 e 141 alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione degli atti alla persona fisica che rappresenta l’ente, può essere eseguita:
– a norma degli art 140 e 143 c.p.c.

L’articolo presenta quindi un ampio raggio d’azione per l’ufficiale giudiziario; esso prevede infatti l’applicazione degli articoli dal 138 al 143 c.p.c. e ciò lascia presagire che la notifica alle persone giuridiche dovrebbe avere sempre un esito positivo.

Sotto certi aspetti non possiamo negarlo: il novellato art 145 c.p.c. garantisce sempre un esito positivo alle notifiche degli atti dirette alle persone giuridiche.
Tuttavia occorrono degli accorgimenti al fine di superare gli ostacoli che l’ufficiale giudiziario potrebbe incontrare nel momento in cui si accinge a notificare l’atto a una persona giuridica.

Ostacoli

Può accadere infatti che la società abbia cessato l’attività nella sede conosciuta e che gli uffici siano chiusi: ad esempio per fallimento, o per trasferimento; può accadere inoltre che, pur essendo la società attiva, ad
essere assente il giorno in cui l’ufficiale giudiziario si presenta per la notifica, sia non solo il legale rappresentante ma anche la persona incaricata alla ricezione degli atti e che, come spesso accade in questi casi, nessun dipendente sia disponibile a ricevere l’atto; e a ciò si potrebbe aggiungere che lo stabile in cui vi è la sede della società non abbia alcun portiere.
Come dovrà comportarsi l’ufficiale giudiziario in questi casi?
Analizziamo alcuni aspetti dell’articolo e cerchiamo di capire in che modo si può ovviare agli eventuali esiti negativi della notifica.

Luogo di notifica

Il primo ostacolo che si incontra è quello relativo alla sede, intesa come luogo, in cui deve essere effettuata la notifica.
L’art. 145 c.p.c. sembra offrire due alternative, per cui la notifica alla persona giuridica può essere eseguita:
a) nella sede della società (sia essa sede legale o effettiva)
b) nella residenza, dimora o domicilio della persona fisica che rappresenta l’ente

Quale dei due luoghi occorre preferire per avere una maggiore probabilità che la notifica abbia successo?
Sicuramente la sede legale o effettiva della società. E solo successivamente indirizzare l’atto alla residenza, alla dimora o al domicilio del legale rappresentante.

A dettare tale priorità giunge l’ultimo comma dell’art 145 c.p.c. laddove recita che: “Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma dell’art 140 e 143 c.p.c.”

Per cui indirizzare un atto direttamente alla residenza, dimora o domicilio del legale rappresentante potrebbe ottenere un risultato vano qualora l’ufficiale giudiziario non trovasse alcuna persona idonea alla ricezione dell’atto ai sensi dell’art. 138 e 139 c.p.c. in quanto l’ultimo comma esaminato esclude il ricorso all’art 140 e 143 c.p.c. se non sia stato effettuato precedentemente l’accesso anche presso la sede della società.

Il ricorso all’art. 140 e 143 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche

Il legislatore ha escluso l’applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. qualora si notifichi l’atto a una persona giuridica.
Tuttavia il ricorso ai suddetti articoli viene in soccorso qualora sia stato impossibile notificare l’atto alla sede della società per assenza del legale rappresentante o di una persona incaricata al ritiro degli atti e per il successivo
rifiuto di ricevere l’atto delle persone (dipendenti) rinvenute nella sede, nonché per l’assenza del portiere dello stabile ove la società ha sede.

Presupposti

Affinché l’ufficiale giudiziario possa notificare l’atto ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c. occorre innanzitutto:
1) indicare nell’atto il nominativo, la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante;
2) richiedere la notifica prima alla sede (legale o effettiva) della società e, in caso di esito negativo, richiedere la notifica alla residenza, alla dimora o al domicilio del legale rappresentante poiché la notifica ai sensi
dell’art. 140 o 143 c.p.c. può essere effettuata nei confronti della persona fisica, mai nei confronti della persona giuridica.

Conclusioni

L’analisi dell’art 145 c.p.c. ci suggerisce pertanto, qualora si prospetti una notifica negativa presso la sede della società o qualora si voglia ottenere una notifica certa e celere alla persona giuridica, di predisporre l’atto indicando sempre il nominativo e la residenza, il domicilio e la dimora del legale rappresentante e predisporre due relate di notifica:
-nella prima relata occorre indicare la sede della società (legale o effettiva) ove effettuare il primo tentativo;
-nella seconda relata, il nominativo del legale rappresentante con l’indicazione della residenza, del domicilio o della dimora in cui notificare l’atto.

In questo modo l’ufficiale giudiziario potrà procedere alla notifica prima alla sede della persona giuridica, e in caso di esito negativo, potrà sempre notificare l’atto alla residenza, alla dimora o al domicilio del legale rappresentante
anche ai sensi dell’art 140 o 143 c.p.c., qualora ne ricorrano i presupposti.

In quest’ultimo caso è opportuno trascrivere sull’atto, prima della seconda relata di notifica, la prevista dichiarazione della parte richiedente da cui si evince che non si conoscono indirizzi del legale rappresentante diversi da quelli indicati nel certificato di residenza aggiornato; dichiarazione che si avrà cura di allegare all’atto.

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