Le notificazioni all’estero: disciplina generale

La disciplina generale delle notificazioni all’estero in materia civile e commerciale
Normativa di riferimento: art. 142 c.p.c.

Le notificazioni all’estero di un atto giudiziale o stragiudiziale in materia civile e commerciale avvengono, di regola, nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa di cui agli artt. 37 e 77 del D.lgs. 03 febbraio 2011, n. 71, che ha sostituito il D.P.R. 05 gennaio 1967, n. 200 (Ordinamento consolare).

Notificazioni all'estero

Se lo Stato in cui l’atto deve essere notificato non ha aderito a Convenzioni internazionali e non vi sono in tale Stato rappresentanze consolari o diplomatiche italiane, bisogna distinguere due ipotesi:

– il destinatario della notifica (non residente o dimorante o domiciliato in Italia) ha eletto domicilio in Italia o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77 c.p.c.;

– il destinatario della notifica (non residente o dimorante o domiciliato in Italia) non ha eletto domicilio in Italia e non ha costituito un procuratore a norma dell’articolo 77 c.p.c.

Nella prima ipotesi, la notifica deve essere effettuata nel domicilio eletto o presso il procuratore costituito.
Nella seconda ipotesi, l’atto deve essere notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero.

E’ da escludersi l’obbligo di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo tale forma di spedizione espressamente prevista dalla norma.

L’ufficiale notificante deve altresì consegnare al pubblico ministero una nota contenente, ai sensi dell’articolo 49 disp. att. c.p.c.:

1. l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3. la natura dell’atto notificato;

4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5. la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

Il pubblico ministero cura la trasmissione della copia e della nota consegnategli dall’ufficiale giudiziario al Ministero degli affari esteri per la consegna (d’urgenza) alla persona alla quale è diretta.

Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario

La notificazione si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

La norma fa evidentemente riferimento alle formalità che devono essere compiute dall’ufficiale giudiziario e non anche a quelle che devono essere compiute dal pubblico ministero.

Infatti:

-il dies a quo deve poter essere individuato senza margini di incertezza;

-sotto l’aspetto temporale, soltanto le attività compiute dall’organo notificante possono essere agevolmente individuate, in quanto risultanti dalla relazione di notificazione.

Con quali modalità devono essere effettuate le notificazioni all’estero se l’indirizzo del destinatario è sconosciuto?

L’art. 142 c.p.c., nel disciplinare le modalità di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, presuppone che sia noto l’indirizzo all’estero del destinatario.

Pertanto, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere effettuata con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c. (cfr. Cass.05 gennaio 1981, n. 19; Cass. 28 marzo 1991, n. 3358).

In particolare, si possono verificare le seguenti ipotesi:

-l’ultima residenza conosciuta del destinatario è fuori dal territorio italiano.

In tal caso, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza conosciuta nel territorio italiano o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

-il luogo di nascita del destinatario è fuori dal territorio italiano.

In tale ipotesi, l’ufficiale giudiziario consegna al pubblico ministero una copia dell’atto e la nota di cui all’art. 49 disp. att.. c.p.c.

La notifica si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le relative formalità da parte dell’organo notificante.

Casistica
Dalle ricerche anagrafiche effettuate risulta il trasferimento del destinatario all’estero, ma non il nuovo indirizzo

In questo caso non sono necessarie ulteriori indagini (cfr. Cass. 9 febbraio 2009, n.3073; Cass. 29 novembre 1994, n. 10223).

L‘atto spedito a mezzo del servizio postale è stato restituito al mittente con l’annotazione “destinatario emigrato”

Poiche è presumibile, in questa ipotesi, il trasferimento all’estero del destinatario, il ricorso alla procedura di cui all’art. 143 c.p.c. è legittimo soltanto se il richiedente prova di aver svolto senza esito tutte le ricerche suggerite dalla comune diligenza al fine di  avere notizie della nuova residenza del destinatario; (cfr. Cass. 17 giugno 1977, n.2480).

Il destinatario della notificazione è un cittadino italiano

Nella fattispecie il difetto di risultanze anagrafiche non legittima di per sè il notificante a richiedere la notificazione nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c.

Infatti, tale richiesta è possibile soltanto in caso di esito negativo di “ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare di cui all’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470”.

L’ufficio consolare

Tale ufficio costituisce nello stesso tempo:

-il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri;

-l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative (cfr. Cass Sez. Un., Sent. n. 6737 del 10 maggio 2002).

Il ricorso alla modalità notificatoria di cui all’art. 142, comma I, c.p.c.

Nella pratica, il ricorso a questa modalità di notificazione risulta assai improbabile.
In conclusione, infatti, è attualmente inverosimile il verificarsi dei presupposti che la legittimano.
È invece certamente possibile il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso alle modalità notificatorie di cui all’art. 143 c.p.c.

Atti che non possono essere notificati all’estero

Non è consentita la notificazione all’estero di atti di intimazione testimoniale.

Infatti non è possibile minacciare sanzioni in caso di mancata comparizione a persone che si trovano sul territorio di un altro Stato.

Bisognerà in tal caso procedere per rogatoria.

Tuttavia, è possibile notificare al destinatario un semplice invito a comparire, ben sapendo che, per questa seconda ipotesi, la mancata comparizione non comporterà alcuna conseguenza sanzionatoria né l’accompagnamento coatto.

La principale convenzione internazionale in materia di notificazioni all’estero in materia civile e commerciale è la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 (introdotta nell’ordinamento italiano con legge 06 febbraio 1981 n. 42).

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