La notificazione di un atto giudiziario fuori dall’Europa

Per la notificazione di un atto giudiziario (o stragiudiziale) fuori dall’Europa bisogna fare riferimento alle Convenzioni internazionali che regolano i rapporti:

-tra due Stati (convenzioni bilaterali);
-tra più Stati (convenzioni multilaterali).

La Convenzione dell’Aja del 1965 rappresenta la principale convenzione multilaterale in materia.

Notificazioni all'estero

Modalità di notificazione consentite
  • mediante spedizione diretta della copia dell’atto al destinatario;
  • per il tramite dell’autorità estera;
  • per via consolare o diplomatica.
Competenza per la trasmissione
  • per gli atti giudiziari è competente in ogni caso l’UNEP del Tribunale o della Corte d’Appello da cui promana la decisione o presso cui è incardinato il procedimento;
  • gli atti stragiudiziali possono invece essere trasmessi da qualsiasi Ufficio N.E.P. dislocato sul territorio italiano.
La notificazione a mezzo del servizio postale

La notificazione di un atto all’estero a mezzo del servizio postale direttamente al notificando è oggi praticamente consentita per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1965 che non hanno dichiarato di opporsi a tale forma di notificazione ai sensi dell’art. 10 della Convenzione medesima.

La forma e le modalità della notificazione sono quelle previste dalla Convenzione Postale Universale di Rio de Janeiro del 26/10/1979 e successive modificazioni, che prevede l’utilizzo dell’apposito avviso di ricevimento reperibile presso gli Uffici postali.

In alcuni Stati è possibile richiedere che il plico venga consegnato a mani del destinatario, apponendo sulla busta (in alto a sinistra) la dicitura “a remettre en main propre” o altra dicitura equivalente nella lingua dello Stato di destinazione (ad esempio, per la Germania “Eigenhändig”).

Comunque l’atto non consegnato all’estero non può mai ritenersi notificato, non essendo prevista dalla Convenzione Postale Universale la notifica per compiuta giacenza.

La stessa Convenzione Postale non prevede altresì la possibilità di inviare l’avviso di ricevimento a persona diversa dal mittente.

E’ inoltre frequente la prassi di apporre l’indirizzo dello Studio legale richiedente nel riquadro dell’avviso di ricevimento in cui specificare il nominativo e l’indirizzo del soggetto a cui restituire l’avviso medesimo (“da restituire a”).

La Convenzione Postale Universale non prevede tuttavia la possibilità di inviare l’avviso di ricevimento a persona diversa dal mittente

Tale prassi è da ritenersi pertanto errata in materia di notifiche internazionali e l’avviso dovrebbe essere sempre restituito all’ufficiale giudiziario che, a sua volta, dovrebbe curarne il recapito al richiedente.

La notificazione per il tramite dell’autorità estera

E’ consentita per tutti gli stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja.

La richiesta di notifica deve essere trasmessa dall’Ufficiale Giudiziario italiano all’Autorità straniera competente.
Peraltro, l’atto da notificare va trasmesso in duplice esemplare.

Cliccando su questo link è possibile visualizzare l’elenco di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, individuare l’Autorità competente  e reperire tutte le richieste, eccezioni e riserve presentate dallo Stato membro.

La notificazione tramite autorità consolare o diplomatica

E’ sempre consentita se il destinatario della notifica è un cittadino dello stato membro d’origine.
In tal caso non è necessaria la traduzione (è comunque opportuno allegare all’atto da notificare un certificato AIRE).
La richiesta di notifica deve essere trasmessa dall’Ufficiale Giudiziario italiano all’Autorità consolare o diplomatica competente.
L’atto da notificare va trasmesso in duplice esemplare.

Per individuare l’Autorità consolare o diplomatica competente cliccare qui.

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