Il nuovo Regolamento UE relativo alla notificazione negli Stati membri
Il nuovo Regolamento relativo alla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari nei Paesi membri dell’UE ha sostituito il Regolamento CE 1393/2007 ed è applicabile:
-a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea;
-per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali;
-esclusivamente in materia civile o commerciale.
Pertanto, sono esclusi dall’ambito di applicabilità del Regolamento gli atti nelle seguenti materie:
-fiscale,
-penale,
-amministrativa,
-doganale,
Sono altresì esclusi gli acta iure imperi (relativi, cioè, alla responsabilità dello Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri).
Inoltre, il Regolamento non si applica se il recapito del destinatario è sconosciuto.
Non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.
Modalità di notificazione
Il Regolamento prevede sei possibilità.
In primo luogo, l’atto può essere trasmesso dall’organo mittente all’organo ricevente.
La trasmissione può inoltre avvenire per via consolare e diplomatica.
Sono infine consentite:
-la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari;
-quella tramite i servizi postali;
-la notifica diretta;
-la notificazione per via elettronica.
Esiste una gerarchia?
No. C’è infatti assoluta libertà di scelta sulla modalità di notificazione.
Tuttavia, alcune modalità di notifica possono essere subordinate a certe condizioni.
Ad esempio, la trasmissione per via consolare o diplomatica è consentita solo in casi eccezionali.
Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto?
Sì. Quando l’atto non è redatto o accompagnato dalla traduzione.
In quale lingua l’atto deve essere tradotto?
L’atto deve essere redatto o tradotto:
-in una lingua compresa dal destinatario;
-oppure in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione.
E in caso di rifiuto?
E’ possibile notificare di nuovo l’atto, dopo averlo tradotto.
Eventualmente previa rimessione nei termini.
Quando si perfeziona la notifica?
Per il destinatario:
-bisogna fare riferimento alla normativa dello Stato membro di destinazione.
Per il notificante:
-bisogna invece fare riferimento alla normativa dello stato di origine.
E’ possibile effettuare la notificazione applicando la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965?
No. Non è possibile. Il Regolamento prevale sulle altre intese bilaterali e multilaterali concluse dagli Stati membri dell’UE ed aventi lo stesso campo di applicazione.
In quali casi è possibile richiedere la notificazione attraverso la trasmissione dell’atto all’autorità designata?
La trasmissione degli atti tra l’organo designato per la trasmissione (organo mittente) e quello designato per la ricezione (organo ricevente) è sempre consentita dal Regolamento UE.
Come è possibile individuare l’organo designato per la trasmissione degli atti?
Quali autorità sono designate per l’Italia come organi mittenti?
Gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso i Tribunali e le Corti di Appello.
Quali sono i doveri e le responsabilità degli organi mittenti?
Gli organi mittenti sono responsabili per la trasmissione degli atti da notificare agli organi riceventi di un altro Stato membro.
In particolare, devono:
-controllare che il documento da trasmettere rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento (verificandone sostanzialmente la natura civile o commerciale);
-informare il richiedente della possibilità per il destinatario di rifiutare l’atto eventualmente non tradotto;
-compilare infine il modulo predisposto per la domanda di notificazione.
Quale autorità è designata per l’Italia come organo ricevente?
L’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Roma.
Come è possibile individuare l’organo designato per la ricezione degli atti?
Quali sono i doveri e le responsabilità degli organi riceventi?
Gli organi riceventi:
-sono responsabili per la ricezione degli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro;
-effettuano (o fanno effettuare) la notificazione richiesta;
-compilano ed inviano i moduli per la notificazione e comunicazione degli atti
Entro quale termine l’autorità ricevente deve provvedere a notificare un atto giudiziario?
L’autorità ricevente deve provvedere a notificare un atto giudiziario nel più breve termine possibile e comunque entro un mese dalla ricezione dell’atto.
Se ciò non è possibile l’organo ricevente deve darne immediata informazione all’organo mittente e provvedere ugualmente alla notifica ancora eseguibile entro un termine ragionevole, salvo diversa indicazione dell’organo mittente.
Come avviene la trasmissione degli atti da notificare tra l’organo mittente e l’organo ricevente?
Attraverso un sistema informatico decentrato che si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025.
Quando è consentita la notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari?
Questa modalità di notificazione è sempre consentita se lo Stato di destinazione non abbia dichiarato di opporsi.
In ogni caso, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro d’origine è sempre consentito notificare direttamente l’atto per mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari.
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali a mezzo raccomandata internazionale.
Questa forma di notificazione è sempre ammessa per tutti gli Stati membri dell’UE.
La notificazione va eseguita nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione Postale Universale di Rio de Janeiro del 26/10/1979 e successive modificazioni.
In alcuni Stati è peraltro possibile richiedere che il plico venga consegnato a mani del destinatario, apponendo sulla busta (in alto a sinistra) la dicitura “a remettre en main propre” o altra dicitura equivalente nella lingua dello Stato di destinazione.
Va infine rilevato che l’atto non consegnato all’estero non può mai ritenersi validamente notificato, non essendo prevista dalla Convenzione Postale Universale la notifica per compiuta giacenza.
Notificazione per via elettronica
È possibile se:
-il destinatario dispone di un recapito noto per la notificazione mediante mezzi elettronici;
-gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;
-il destinatario ha espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari.
Notificare un atto giudiziario senza avvalersi dell’organo mittente
Generalmente nulla osta ad una richiesta diretta di notifica fatta da chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario agli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.
La normativa che prevede la possibilità per gli avvocati di notificare un atto giudiziario in proprio a mezzo posta o a mezzo PEC è di diritto interno. Non è perciò applicabile al di fuori del nostro ordinamento.
Pertanto, unico organo legittimato a notificare un atto giudiziario all’estero in materia civile e commerciale è l’UNEP del Tribunale o della Corte d’Appello di competenza (qualsiasi UNEP dislocato sul territorio italiano per gli atti stragiudiziali).