La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, introdotta nell’ordinamento con l’art. 492 bis c.p.c., ad otto anni di distanza dalla sua prima previsione, risulta ancora inattuata.
Con riferimento alle modalità della ricerca con modalità telematiche non risulta infatti attuato quanto disposto nell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., che, nella sua attuale formulazione, così dispone:
“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.
Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492 bis del codice”.
Gli articoli 58 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sono stati peraltro abrogati dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Come leggere questa disposizione alla luce dell’abrogazione degli artt. 58 e 72 del codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.)?
Sono possibili due modalità di lettura:
-la prima è nel senso di ritenere abrogato anche tutto ciò che è stato disposto in via provvisoria fino alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche di cui all’abrogato art. 58 c.a.d. e della cooperazione applicativa di cui all’abrogato art. 72 dello stesso codice.
-la seconda è nel senso di ritenere non abrogata la previsione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati (sentito il Garante per la protezione dei dati personali).
In questa seconda ipotesi sarebbe necessario comprendere se, in seguito all’abrogazione dei 2 articoli citati:
-la convenzione resti l’unico strumento possibile di fruibilità informatica dei dati e, quindi, non avente più una valenza provvisoria;
oppure
-la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati abbia comunque una valenza provvisoria, dovendosi fare riferimento, per l’attuazione della previsione in via definitiva, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche definiti dall’AGID, nonché alla disponibilità dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa tra le pubbliche amministrazioni interessate.
Per una migliore comprensione della problematica, occorre fare riferimento al D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 dalla cui lettura non sembra evincersi che i due articoli abrogati del C.A.D. siano stati sostituiti da analoghe previsioni contenute nella legge abrogatrice.