Strutture tecnologiche e accesso alle banche dati
Con riferimento alle modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, l’articolo 155 quinquies disp. att. c.p.c. dispone, per l’ipotesi di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie, che l’ufficiale giudiziario attesti la inattuabilità dell’accesso diretto, al fine di consentire al creditore di rivolgersi agli enti gestori delle banche dati per ottenere le relative informazioni.
Ricerca delle informazioni sui conti bancari
Se la ricerca telematica dei beni deve avvenire in virtù della emissione di una ordinanza europea di sequestro conservativo, l’articolo 3 d. lgs. 152/2020 (che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 655/2014) dispone che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto alle banche dati non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le relative informazioni.
Due ipotesi identiche, con diversa disciplina
La relazione illustrativa al D. lgs. 152/2020 giustifica la differenza con la necessità di una sollecita interlocuzione fra le autorità giudiziarie e quelle di informazione, dialogo al quale resta estraneo il creditore procedente, onerato soltanto di formulare apposita richiesta di informazioni nel modulo previsto per la presentazione della domanda di sequestro al giudice.
Riflessioni
La scelta del legislatore è dunque in linea con l’estraneità del creditore alla procedura di cui all’art. 14 del regolamento ed impone alcune riflessioni.
La prima riguarda il mancato adeguamento della normativa nazionale a quella europea in toto.
Perché dovrebbe permanere nel nostro diritto interno la necessaria cooperazione del creditore per formulare la relativa richiesta agli enti gestori delle banche dati?
Dal confronto tra le 2 fattispecie possono emergere profili di incostituzionalità?
L’ufficiale giudiziario può rivolgersi direttamente agli enti gestori delle banche dati in ogni caso, derogando quindi alla previsione di cui all’art. 155 quinquies, disp. att. c.p.c.?
Strutture tecnologiche
L’attestazione prevista dall’articolo 155 quinquies riguarda un’ipotesi eccezionale (mancato funzionamento delle strutture tecnologiche) non essendo invece normativamente regolamentato il problema reale, che è quello della impossibilità di effettuare la ricerca telematica diretta per mancata messa a disposizione del collegamento da parte delle PP.AA. interessate.
Conclusioni
Il potere dell’ufficiale giudiziario di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati non è escluso ed anzi è normativamente previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 152/2020;
Lo stesso potere era previsto (ed è stato effettivamente esercitato) dall’articolo 492, comma VII, c.p.c. (ora abrogato) ed è stato effettivamente esercitato in ragione di tale disposizione;
Non ci sono ragioni di preclusione all’esercizio di tale potere da parte dell’ufficiale giudiziario (se il privato cittadino può rivolgersi ai gestori delle banche dati con l’autorizzazione dell’ufficiale giudiziario, a maggior ragione la richiesta delle informazioni può essere inoltrata direttamente dall’ufficiale giudiziario).